Tutte le associazioni, esse siano sportive dilettantistiche, di promozione sociale, culturali e circoli ricreativi sono tenute ad adempiere, a norma dell’art. 30 del D.lgs. 29.11.2008 n. 185 convertito con modificazioni in legge 28.01.2009, n. 2, sin dall’atto di costituzione e/o variazioni dei dati (variazione dei dati identificativi del Presidente pro-tempore e sede sociale) a presentare telematicamente il relativo modello EAS.
Si sottolinea che le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) e le Associazioni di Promozione Sociale (A .P.S.) devono presentare il modello semplificato fornendo notizie inerenti i punti 4, 5, 6, 20, 25, 26; tutte le altre associazioni sono tenute a presentare il modello nella versione completa.
Al riguardo si osserva che la presentazione del modello EAS risponde, come precisato nei documenti di prassi in materia, all’esigenza di acquisire i dati e le notizie necessarie a conoscere e monitorare gli enti assicurativi, con l’obiettivo di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, concentrare l ’azione di controllo fiscale sulle pseudo-associazioni.
Sono state esonerate, nel campo di nostro interesse, le ONLUS ( ivi incluse le ONLUS di diritto come le organizzazioni di volontariato ) e le associazioni sportive dilettantistiche che percepiscono esclusivamente le quote di adesione, cioè che non percepiscono null’altro che la quota associativa annuale, senza corrispettivi relativi a corsi o attività specifiche degli associati.
Istruzioni per la Compilazione