I CERTIFICATI MEDICI DI IDONEITÀ SPORTIVA. LO SHOCK DELLA NOVITÀ, LE SOLUZIONI E LE NUOVE LINEE GUIDA.
Quanti e quali sono i nuovi certificati medici ? Sono tre.
- Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica
- Certificato di idoneità per attività ludico motoria amatoriale
- Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico
Il tema sui certificati medici è da sempre stato molto caldo e dibattuto, ma le ultime disposizioni di legge che prima hanno inserito taluni obblighi confermandone altri, dopo li hanno eliminati e dopo ancora li hanno precisati, hanno contribuito a creare una confusione ed un disordine che necessariamente deve essere chiarito.
- CERTIFICATI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA
Sotto questo profilo nulla è cambiato. Gli atleti che praticano attività sportiva agonistica dovranno, come da sempre previsto, sottoporsi a visite specialistiche ed esami clinici approfonditi esclusivamente in strutture autorizzate di medicina dello Sport, siano esse pubbliche o private.
- CERTIFICATI PER L’ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA AMATORIALE
DEFINIZIONE – Articolo 2 Decreto Ministeriale 24 aprile 2013: “è definita amatoriale l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”. L’obbligo del certificato medico è stato abrogato.
Pertanto si evince che tutti i tesserati alle Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche affiliate ad Enti di promozione sportiva sono da considerarsi atleti non agonisti e pertanto per essi continua ad esistere l’obbligo di certificazione medica non agonistica.
Ne consegue la responsabilità del Presidente di società sportiva non agonistica nel caso di assenza del certificato.
- CERTIFICATI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA
DEFINIZIONE – Articolo 3 Decreto Ministeriale 24 aprile 2013: Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
- gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
- coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l’idoneità’ fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico e’ rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C).
E’ obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.
In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca”.
Si precisa inoltre che la circolare ministeriale dell’11.09.13 redatta dall’Ufficio legislativo del Ministero della Salute ha precisato che “l’articolo 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013 … sia da considerarsi vigente , ad eccezione del comma 3 dello stesso articolo, che aveva disposto l’obbligo dell’effettuazione dell’elettrocardiogramma“.
Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate agli Enti di Promozione Sportiva (oppure alle Federazioni Sportive Nazionali) hanno l’obbligo di richiedere ai propri tesserati un certificato medico che ne attesti l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica (e sul punto NESSUNA NOVITA’!).
L’elettrocardiogramma non è obbligatorio ma discrezionale, e la responsabilità relativa alla richiesta/esecuzione dello stesso non potrà che ricadere sul medico prescrittore che rilascia il certificato.
Seguono alcuni riferimenti: una comunicazione esplicativa più approfondita, la circolare CONI del 5 settembre 2013 e la circolare del Ministero della Salute dell’11 settembre 2013.